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CANONE RAI

Canone, modello anti-duplicazioni
Ritardi nella predisposizione degli elenchi dei contribuenti per le aziende elettriche
Manca una settimana per evitare di pagare due volte il canone Rai: il 16 maggio va mandata la dichiarazione per chiarire la propria posizione se ci si trova in una situazione che lo richiede. L’infinita casistica creata da una norma apparentemente semplice ha suscitato dubbi in milioni di italiani, anche (e forse soprattutto) in quelle famiglie che il canone lo hanno sempre pagato e vorrebbero continuare a pagarlo ma ora rischiano di vederselo addebitare due volte. Il movimento tellurico che ha scosso le solide base del totem familiare, da sessant’anni almeno troneggiante nel salotto, è stato causato dall’idea di addebitare il canone nella bolletta elettrica, in base alla semplicistica equazione una famiglia = una bolletta elettrica = un televisore in casa.
Tempi stretti per gli elenchi 
Questa equazione non mancherà di provocare complicazioni, perché, assicurano ad Assoelettrica, le aziende elettriche non stanno predisponendo elenchi di contribuenti ma aspettano che l’Acquirente Unico li fornisca. E dato che questi elenchi vanno formati con i dati dell’agenzia delle Entrate (incrociati con quelli del’Anagrafe tributaria), con la quale l’Acquirente deve concordare il lavoro entro 15 giorni dall’emanazione del Dm dello Sviluppo ancora in attesa di uscire sulla Gazzetta Ufficiale (il ministro uscente non ha fatto in tempo a firmarlo a causa delle precipitose dimissioni), è chiaro che i tempi cominciano a farsi molto, molto stretti. Non sarà infatti semplice arrivare puntuali all’emissione delle bollette elettriche di luglio 2016 con la prima tranche con il 50-60% dell’importo del canone.
Le definizioni 
È stato anzitutto definito il concetto di famiglia, che è la «famiglia anagrafica» ai sensi del Dpr 233/89, cioè «un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona». In questo concetto rientrano quindi anche le coppie di fatto, se così risulta al Comune in cui risiedono in base a quanto hanno dichiarato. 
Questo concetto di base si aggiunge a quello dell’intestatario dell’utenza elettrica residenziale (in genere indicata con il codice D2 nella bolletta). Quindi, se in una «famiglia anagrafica» non ci sono intestatari di utenza elettrica oppure ce ne sono più di uno, scatta quasi sempre la necessità di presentare la dichiarazione predisposta dall’agenzia delle Entrate, da ultimo, con il provvedimento del 21 aprile 2016. 
La dichiarazione 
La compilazione non è difficile ma va individuata la propria situazione. Per questo l’agenzia delle Entrate, sul sito www.agenziaentrate.gov.it (dove ci sono anche tutti i modelli e le istruzioni) , una serie di casi concreti con faq ed esempi di compilazione.
Il caso classico in cui non va presentata nessuna dichiarazione è quello di una famiglia con una sola bolletta elettrica intestata a uno qualunque dei membri e nessun’altra casa di proprietà o bolletta intestata. Oppure, quando marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica ma la bolletta è intestata al marito mentre la moglie ha sempre pagato il canone: questo sarà addebitato automaticamente (alla voltura pensa il Sat delle Entrate) solo sulla bolletta elettrica intestata al marito, senza nessuna dichiarazione sostitutiva. Poi, se chi paga ha anche seconde case con bollette a lui intestate, non dovrebbero esserci problemi perché solo una bolletta è da «residenti».
In tutti gli altri casi è meglio studiarsi le possibili varianti . La soluzione più semplice sarebbe quella di regolarizzare tutte le situazioni anomale facendo volturare le utenze elettriche ai legittimi proprietari (se è una seconda casa) o agli eventuali inquilini o comodatari. In questo modo si limitano molto le possibili duplicazioni.
La dichiarazione, che serve appunto a evitare le duplicazioni, o a segnalare che il canone non è dovuto del tutto (magari perché, pur avendo l’utenza elettrica, non si possiede la tv) va presentata entro il 16 maggio 2016 per posta normale oppure online. Online è possibile solo attraverso Entratel o Fisconline per chi già possiede l’abilitazione (per averla ci vogliono 15 giorni, a meno che non si vada agli sportelli) oppure anche con la posta elettronica certificata. Per posta si presenta come «plico» raccomandato (non in busta chiusa) indirizzato a: Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, Sat (Sportello abbonamenti tv), casella postale 22, 10121 Torino. La dichiarazione si considera presentata in base al timbro postale.
L’agenzia delle Entrate ha predisposto altri due modelli di dichiarazione di esenzione, per i contribuenti ultrasettantacinquenni con redditi bassi (non oltre 516 euro per 13 mensilità) e per i contribuenti esonerati dal canone Raiper convenzioni internazionali: agenti diplomatici, funzionari o impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, militari e personale civile non residente in Italia, stranieri e appartenenti alle forze Nato di stanza nel nostro Paese. Questi potranno presentare via posta la dichiarazione sostitutiva insieme aun documento di riconoscimento ancora valido entro il 23 maggio. 

Benefici per gli studenti universitari: istruzioni per l’uso

Per chi si iscrive all’università ed è in possesso di determinati requisiti sono previsti benefici per il diritto allo studio e riduzioni delle tasse universitarie. Ma quali sono i criteri presi in considerazione per la valutazione della situazione economica equivalente? Ecco qualche utile indicazione sulle modalità di accesso e sul calcolodell’ISEEU. Per non farsi cogliere impreparati!

Con l’espressione “diritto allo studio” si intendono tutti gli interventi messi in atto dagli enti per il diritto allo studio allo scopo di favorire la frequenza ai corsi di livello universitario e post-universitario degli studenti, sia italiani che stranieri, meritevoli ma privi di mezzi.

Ne sono esempio le borse di studio, i servizi abitativi, la ristorazione, i prestiti d’onore, i premi di laurea, i contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani ecc.

Tali benefici sono assegnati tramite concorso, indetto con cadenza annuale. Per l’accesso a tale concorso gli studenti interessati devono presentare apposita domanda con la quale autocertificano la propria condizione economica e di merito.

A livello legislativo il diritto allo studio universitario è regolato dal DPCM 9 aprile 2001.

requisiti di merito sono rappresentati da un determinato numero di crediti che lo studente deve conseguire entro il 10 agosto precedente all’anno accademico per il quale viene fatta richiesta.

requisiti economici invece vengono individuati sulla base dell’indicatore ISEEU (ISEE universitario) che fornisce i dati relativi ai redditi percepiti e ai patrimoni posseduti dal nucleo familiare dello studente.

L’ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario) è una riparametrazione dell’ISEE che tiene conto di alcuni criteri specifici previsti dal DPCM 9 aprile 2001 di seguito elencati.

A) RESIDENZA DIVERSA DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE

Lo studente può essere considerato parte del nucleo familiare o essere considerato studente indipendente.

Lo studente per essere considerato indipendente deve contemporaneamente:

  • avere residenza esterna all’unità abitativa della famiglia da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
  • avere redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni (anno 2011 e 2012), non inferiori a Euro 7.502,00 con riferimento a un nucleo composto da una persona.

In tutti i casi in cui lo studente, pur non vivendo più nella famiglia d’origine, non possegga i requisiti per essere considerato indipendente, si fa riferimento ai componenti e alle condizioni economiche e patrimoniali del nucleo familiare di origine: il nucleo familiare ai fini ISEEU sarà composto dallo studente, da eventuali componenti la famiglia anagrafica, dai genitori ed eventuali fratelli e sorelle a carico fiscale.

B) GENITORI DELLO STUDENTE SEPARATI O DIVORZIATI

In caso di separazione o divorzio, il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.

C) ISCRITTI AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA

Se non ricorrono le condizioni del c.d. studente indipendente, il nucleo familiare dello studente è determinato considerando anche il coniuge, i figli, altri soggetti a carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF.

D) FRATELLI E/O SORELLE, FACENTI PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE E PERCETTORI DI REDDITI O POSSESSORI DI PATRIMONI MOBILIARI/IMMOBILIARI

Il reddito e/o il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica nella misura del 50%.

E) REDDITI PERCEPITI ALL’ESTERO E/O PATRIMONI POSSEDUTI ALL’ESTERO DA SOGGETTI FACENTI PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del calcolo dell’ISEEU si considerano anche i redditi e i patrimoni esteri:

  • i redditi e i patrimoni mobiliari sono valutati in base al tasso di cambio medio dell’Euro nell’anno di riferimento;
  • gli immobili localizzati all’estero sono presi in considerazione solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di Euro 500,00 al metro quadrato.

Le condizioni economiche dello studente vengono individuate quindi sulla base dell’attestazione ISEEU, che fornisce i dati relativi ai redditi e  patrimoni posseduti dal nucleo familiare dello studente.

Per l’anno accademico 2013/2014 sono esclusi dall’assegnazione dei benefici per il diritto allo studio (a prescindere dal merito scolastico) gli studenti il cui ISEEU supera i 20.728,45 euro, oppure il cui ISPEU supera i 34.979,27 euro. L’I’SPEU si calcola dividendo l’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) per la scala di equivalenza (SE) indicata nell’attestazione ISEEU.

Il calcolo dell’ISEEU ed il rilascio della relativa attestazione è di esclusiva competenza dei CAF.

Il DPCM 9 aprile 2001 prevede che, per gli interventi del diritto allo studio, gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea siano equiparati a quelli italiani.

Essi vengono considerati sempre “studenti fuori sede”, indipendente dalla sede della loro residenza, e la loro condizione economica e patrimoniale dovrà essere verificata con apposita documentazione, rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione rilasciata dall’autorità di rappresentanza italiana del paese di provenienza, la quale attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Gli studenti provenienti da paesi UE devono produrre la stessa documentazione relativa alle condizioni economiche richiesta per gli studenti italiani.

A differenza dei benefici per il diritto allo studio universitario, le tasse universitarie sono contributi a carico della totalità degli studenti ed ogni singola Università può determinarle facendo ricorso all’ ISEEU o ad un diverso strumento, come ad esempio l’ autocertificazione reddituale.

Il totale dei contributi annuali dovuti dipende dall’anno di immatricolazione, dalla fascia di contribuzione di appartenenza dello studente, dal numero di CFU conseguiti.

L’importo delle tasse e dei contributi universitari per ogni anno accademico è ripartito solitamente in due rate: una prima fissa e uguale per tutti gli studenti, una seconda per la quota restante in base alla fascia di contribuzione di appartenenza  determinata in base all’ISEEU.

Ogni Università può prevedere differenti termini e modalità di presentazione della richiesta di riduzione delle tasse. A tal fine è sempre consigliata un’attenta consultazione da parte dello studente dei bandi pubblicati da ogni Università prima di richiedere il rilascio dell’attestazione ISEEU e presentare la relativa domanda di riduzione.

SPESOMETRO

Pubblicato il nuovo modello di comunicazione per il periodo di imposta 2012

È stato pubblicato il modello dello spesometro per il periodo di imposta 2012: la trasmissione dei dati dovrà avvenire, così come già anticipato, entro il 12 novembre 2013 per i soggetti con liquidazione Iva mensile ed entro il 21 novembre 2013 per i soggetti con liquidazione Iva trimestrale. A partire dal periodo di imposta 2013, invece, la comunicazione dovrà essere effettuata entro:

  •   il 10 aprile dell’anno successivo per i soggetti con liquidazione Iva mensile;
  •   il 20 aprile dell’anno successivo per i soggetti con liquidazione Iva trimestrale.

Il nuovo modello consente di inviare anche i dati dei contratti di leasing e noleggio da parte degli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario o noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto, e aeromobili, già a partire dal periodo di imposta 2012, qualora tali dati non siano già stati comunicati entro il 1° luglio 2013 utilizzando il vecchio modello.

Inoltre, il nuovo modello consentirà di effettuare anche altre comunicazioni:

  •  le operazioni in contanti legate al turismo effettuate nei confronti di persone fisiche residenti in paesi extra-UE di importo pari o superiore a €1.000;
  •  gli acquisti effettuati in Italia da operatori economici sammarinesi annotati dal 1° ottobre 2013, la cui comunicazione non sarà più cartacea ma telematica ed andrà effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui le annotazioni sono state effettuate;
  •   le operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013 nei confronti di soggetti “black list”, nei termini già previsti dalla specifica disciplina.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 02/08/2013)

BENI IN GODIMENTO AI SOCI

Semplificazioni per la comunicazione da inviare entro il 12 dicembre 2013

A decorrere dal periodo di imposta 2012 i soggetti esercenti attività di impresa devono comunicare all’Anagrafe Tributaria i dati dei soci e dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. Sono esclusi dalla comunicazione:

  •   i beni concessi in godimento agli amministratori;
  •   i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefits;
  •   i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
  •   i beni concessi in godimento a enti non commerciali soci che li utilizzino per fini istituzionali;
  •   gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
  •   i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei costi;
  •   i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore;
  •   i beni concessi in godimento inclusi nella categoria “altro” del tracciato record di valore non superiore a €3.000, al netto dell’Iva.

Per i beni in godimento nel 2012 la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013. Per gli anni successivi la comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 02/08/2013)

IVA PER CASSA: dall'1° dicembre 2012 è applicabile il nuovo regime

Il nuovo regime dell’IVA per cassa, contemplato dall’articolo 32-bis del D.L. n. 83/2012, come previsto dal D.M. del MEF del 1° dicembre 2012, sostituisce il regime IVA per cassa previsto dall’articolo 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, che, pertanto, è abrogato a decorrere da tale data.

 

Premessa

 

Da sabato 1° dicembre 2012 i contribuenti che devono assumere un comportamento concludente, per l’adozione del nuovo regime dell’IVA per cassa, devono emettere fattura con la specifica annotazione IVA per cassa ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83”. L’Amministrazione Finanziaria nella Circolare n. 44/E/12 conferma che l’omessa indicazione di tale dicitura non inficia l’applicazione del regime per cassa nel presupposto che il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile. L’art. 8 del decreto MEF dell’11 ottobre 2012, ha previsto che le disposizione del decreto attuativo del nuovo regime dell’IVA per cassa diventino efficaci da tale data.

 

Contestualmente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il comma 5 dell’articolo 32 bis dispone l’abrogazione delle norme sull’esigibilità differita dell’IVA di cui all’articolo 7 del D.L. 185/2008. Ciò comporta che il regime previsto dal richiamato articolo 7 non può essere applicato alle operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012, ma resta valido per le operazioni effettuate prima di tale data e per le quali era stata espressa la relativa opzione. Come già anticipato in premessa, l’articolo 167-bis, paragrafo 2, della

Direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla direttiva 2010/45/UE, prevede che gli Stati membri possano applicare il regime di contabilità per cassa alle imprese con una soglia di fatturato superiore a 500 mila euro, e fino a 2 milioni di euro, previa consultazione del Comitato IVA. L’Agenzia nella Circolare n.44/E/12 al riguardo ricorda che il procedimento di consultazione è ancora in corso e ne è prevista la definizione dopo il 1° dicembre 2012. Qualora tale procedimento non dovesse dare esito positivo, si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell’IVA per cassa eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi. Con l’assunzione del comportamento concludente e con la successiva opzione, l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi e decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. L’imposta relativa agli acquisti effettuati è detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e decorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Le verifiche da effettuare

 

È necessario verificare preliminarmente i requisiti soggettivi del contribuente:

 

  1. opera nell’esercizio di impresa, arti o professioni (a norma degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 633 del 1972);
  2. ha realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a due milioni di euro.

 

Se rispetta tali condizioni, possono liquidare l’IVA secondo un criterio di cassa sia in riferimento alle operazioni attive che in riferimento alle operazioni passive.

 

Il sistema dell’IVA per cassa è opzionale, però una volta espressa l’opzione il soggetto passivo non può scegliere con riguardo a ciascuna operazione se assoggettarla a esigibilità immediata o differita, ma è obbligato ad applicare il regime a tutte le operazioni attive e passive effettuate. Premesso che l’adozione del sistema IVA di cassa riguarda non le singole operazioni, bensì l’insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente, va fatto un ulteriore step per verificare i requisiti oggettivi dell’operazione che viene effettuata:

 

  1. Il regime di IVA per cassa non è applicabile in relazione alle operazioni per le quali l’imposta è applicata secondo regole peculiari;
  2. stessa cosa per le operazioni effettuate nei confronti di privati o di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni, sia se residenti in Italia sia se residenti all’estero.

 

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.44/E del 26 novembre 2012 ha chiarito che devono ritenersi esclusi dalla categoria dei soggetti privati gli enti non commerciali che agiscono nell’esercizio di impresa (vedi circolare n. 8 del 13 marzo 2009, paragrafo 6.8), anche nell’eventualità che i beni o servizi acquistati siano parzialmente destinati dall’ente all’attività istituzionale.

Riepiloghiamo le operazioni non fatturabili con il nuovo regime in una tabella:

OPERAZIONI ATTIVE

a) operazioni effettuate applicando i regimi speciali di determinazione dell’imposta:

  • del regime “monofase” (articolo 74, primo comma, del D.P.R. 633 del 1972);
  • del regime per l’agricoltura e attività connesse (articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • del regime del margine per beni usati (articolo 36 del decreto legge n. 41 del 1995);
  • del regime delle agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • dell’agriturismo (articolo 5, comma 2, della Legge n. 413 del 1991).

 

b) operazioni di cui all’art. 6, co. 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972 per le quali è disposta in via ordinaria il differimento dell’esigibilità al momento del pagamento del corrispettivo:

-      le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai farmacisti;

-      le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell’articolo 4;

-      le cessioni o prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza.

c) operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile.

d) cessioni intracomunitarie o operazioni di cui agli articoli 8, 8- bis e 9 del D.P.R. n. 633 del 1972 (cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), per le quali il cedente o prestatore nazionale non indica l’IVA

in fattura e non è debitore della relativa imposta.

 

Dal lato passivo sono escluse dal regime:

OPERAZIONI PASSIVE

a) gli acquisti di beni o servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con il metodo dell’inversione contabile;

b) gli acquisti intracomunitari di beni;

c) le importazioni di beni;

d) le estrazioni di beni dai depositi IVA.

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