BENI IN GODIMENTO AI SOCI
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- Categoria: Notizie
- Pubblicato Mercoledì, 07 Agosto 2013 07:16
- Scritto da Amministratore
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Semplificazioni per la comunicazione da inviare entro il 12 dicembre 2013
A decorrere dal periodo di imposta 2012 i soggetti esercenti attività di impresa devono comunicare all’Anagrafe Tributaria i dati dei soci e dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. Sono esclusi dalla comunicazione:
- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefits;
- i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
- i beni concessi in godimento a enti non commerciali soci che li utilizzino per fini istituzionali;
- gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei costi;
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore;
- i beni concessi in godimento inclusi nella categoria “altro” del tracciato record di valore non superiore a €3.000, al netto dell’Iva.
Per i beni in godimento nel 2012 la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013. Per gli anni successivi la comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.
(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 02/08/2013)
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