CANONE RAI

Canone, modello anti-duplicazioni
Ritardi nella predisposizione degli elenchi dei contribuenti per le aziende elettriche
Manca una settimana per evitare di pagare due volte il canone Rai: il 16 maggio va mandata la dichiarazione per chiarire la propria posizione se ci si trova in una situazione che lo richiede. L’infinita casistica creata da una norma apparentemente semplice ha suscitato dubbi in milioni di italiani, anche (e forse soprattutto) in quelle famiglie che il canone lo hanno sempre pagato e vorrebbero continuare a pagarlo ma ora rischiano di vederselo addebitare due volte. Il movimento tellurico che ha scosso le solide base del totem familiare, da sessant’anni almeno troneggiante nel salotto, è stato causato dall’idea di addebitare il canone nella bolletta elettrica, in base alla semplicistica equazione una famiglia = una bolletta elettrica = un televisore in casa.
Tempi stretti per gli elenchi 
Questa equazione non mancherà di provocare complicazioni, perché, assicurano ad Assoelettrica, le aziende elettriche non stanno predisponendo elenchi di contribuenti ma aspettano che l’Acquirente Unico li fornisca. E dato che questi elenchi vanno formati con i dati dell’agenzia delle Entrate (incrociati con quelli del’Anagrafe tributaria), con la quale l’Acquirente deve concordare il lavoro entro 15 giorni dall’emanazione del Dm dello Sviluppo ancora in attesa di uscire sulla Gazzetta Ufficiale (il ministro uscente non ha fatto in tempo a firmarlo a causa delle precipitose dimissioni), è chiaro che i tempi cominciano a farsi molto, molto stretti. Non sarà infatti semplice arrivare puntuali all’emissione delle bollette elettriche di luglio 2016 con la prima tranche con il 50-60% dell’importo del canone.
Le definizioni 
È stato anzitutto definito il concetto di famiglia, che è la «famiglia anagrafica» ai sensi del Dpr 233/89, cioè «un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona». In questo concetto rientrano quindi anche le coppie di fatto, se così risulta al Comune in cui risiedono in base a quanto hanno dichiarato. 
Questo concetto di base si aggiunge a quello dell’intestatario dell’utenza elettrica residenziale (in genere indicata con il codice D2 nella bolletta). Quindi, se in una «famiglia anagrafica» non ci sono intestatari di utenza elettrica oppure ce ne sono più di uno, scatta quasi sempre la necessità di presentare la dichiarazione predisposta dall’agenzia delle Entrate, da ultimo, con il provvedimento del 21 aprile 2016. 
La dichiarazione 
La compilazione non è difficile ma va individuata la propria situazione. Per questo l’agenzia delle Entrate, sul sito www.agenziaentrate.gov.it (dove ci sono anche tutti i modelli e le istruzioni) , una serie di casi concreti con faq ed esempi di compilazione.
Il caso classico in cui non va presentata nessuna dichiarazione è quello di una famiglia con una sola bolletta elettrica intestata a uno qualunque dei membri e nessun’altra casa di proprietà o bolletta intestata. Oppure, quando marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica ma la bolletta è intestata al marito mentre la moglie ha sempre pagato il canone: questo sarà addebitato automaticamente (alla voltura pensa il Sat delle Entrate) solo sulla bolletta elettrica intestata al marito, senza nessuna dichiarazione sostitutiva. Poi, se chi paga ha anche seconde case con bollette a lui intestate, non dovrebbero esserci problemi perché solo una bolletta è da «residenti».
In tutti gli altri casi è meglio studiarsi le possibili varianti . La soluzione più semplice sarebbe quella di regolarizzare tutte le situazioni anomale facendo volturare le utenze elettriche ai legittimi proprietari (se è una seconda casa) o agli eventuali inquilini o comodatari. In questo modo si limitano molto le possibili duplicazioni.
La dichiarazione, che serve appunto a evitare le duplicazioni, o a segnalare che il canone non è dovuto del tutto (magari perché, pur avendo l’utenza elettrica, non si possiede la tv) va presentata entro il 16 maggio 2016 per posta normale oppure online. Online è possibile solo attraverso Entratel o Fisconline per chi già possiede l’abilitazione (per averla ci vogliono 15 giorni, a meno che non si vada agli sportelli) oppure anche con la posta elettronica certificata. Per posta si presenta come «plico» raccomandato (non in busta chiusa) indirizzato a: Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, Sat (Sportello abbonamenti tv), casella postale 22, 10121 Torino. La dichiarazione si considera presentata in base al timbro postale.
L’agenzia delle Entrate ha predisposto altri due modelli di dichiarazione di esenzione, per i contribuenti ultrasettantacinquenni con redditi bassi (non oltre 516 euro per 13 mensilità) e per i contribuenti esonerati dal canone Raiper convenzioni internazionali: agenti diplomatici, funzionari o impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, militari e personale civile non residente in Italia, stranieri e appartenenti alle forze Nato di stanza nel nostro Paese. Questi potranno presentare via posta la dichiarazione sostitutiva insieme aun documento di riconoscimento ancora valido entro il 23 maggio. 

Benefici per gli studenti universitari: istruzioni per l’uso

Per chi si iscrive all’università ed è in possesso di determinati requisiti sono previsti benefici per il diritto allo studio e riduzioni delle tasse universitarie. Ma quali sono i criteri presi in considerazione per la valutazione della situazione economica equivalente? Ecco qualche utile indicazione sulle modalità di accesso e sul calcolodell’ISEEU. Per non farsi cogliere impreparati!

Con l’espressione “diritto allo studio” si intendono tutti gli interventi messi in atto dagli enti per il diritto allo studio allo scopo di favorire la frequenza ai corsi di livello universitario e post-universitario degli studenti, sia italiani che stranieri, meritevoli ma privi di mezzi.

Ne sono esempio le borse di studio, i servizi abitativi, la ristorazione, i prestiti d’onore, i premi di laurea, i contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani ecc.

Tali benefici sono assegnati tramite concorso, indetto con cadenza annuale. Per l’accesso a tale concorso gli studenti interessati devono presentare apposita domanda con la quale autocertificano la propria condizione economica e di merito.

A livello legislativo il diritto allo studio universitario è regolato dal DPCM 9 aprile 2001.

requisiti di merito sono rappresentati da un determinato numero di crediti che lo studente deve conseguire entro il 10 agosto precedente all’anno accademico per il quale viene fatta richiesta.

requisiti economici invece vengono individuati sulla base dell’indicatore ISEEU (ISEE universitario) che fornisce i dati relativi ai redditi percepiti e ai patrimoni posseduti dal nucleo familiare dello studente.

L’ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario) è una riparametrazione dell’ISEE che tiene conto di alcuni criteri specifici previsti dal DPCM 9 aprile 2001 di seguito elencati.

A) RESIDENZA DIVERSA DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE

Lo studente può essere considerato parte del nucleo familiare o essere considerato studente indipendente.

Lo studente per essere considerato indipendente deve contemporaneamente:

  • avere residenza esterna all’unità abitativa della famiglia da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
  • avere redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni (anno 2011 e 2012), non inferiori a Euro 7.502,00 con riferimento a un nucleo composto da una persona.

In tutti i casi in cui lo studente, pur non vivendo più nella famiglia d’origine, non possegga i requisiti per essere considerato indipendente, si fa riferimento ai componenti e alle condizioni economiche e patrimoniali del nucleo familiare di origine: il nucleo familiare ai fini ISEEU sarà composto dallo studente, da eventuali componenti la famiglia anagrafica, dai genitori ed eventuali fratelli e sorelle a carico fiscale.

B) GENITORI DELLO STUDENTE SEPARATI O DIVORZIATI

In caso di separazione o divorzio, il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.

C) ISCRITTI AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA

Se non ricorrono le condizioni del c.d. studente indipendente, il nucleo familiare dello studente è determinato considerando anche il coniuge, i figli, altri soggetti a carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF.

D) FRATELLI E/O SORELLE, FACENTI PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE E PERCETTORI DI REDDITI O POSSESSORI DI PATRIMONI MOBILIARI/IMMOBILIARI

Il reddito e/o il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica nella misura del 50%.

E) REDDITI PERCEPITI ALL’ESTERO E/O PATRIMONI POSSEDUTI ALL’ESTERO DA SOGGETTI FACENTI PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del calcolo dell’ISEEU si considerano anche i redditi e i patrimoni esteri:

  • i redditi e i patrimoni mobiliari sono valutati in base al tasso di cambio medio dell’Euro nell’anno di riferimento;
  • gli immobili localizzati all’estero sono presi in considerazione solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di Euro 500,00 al metro quadrato.

Le condizioni economiche dello studente vengono individuate quindi sulla base dell’attestazione ISEEU, che fornisce i dati relativi ai redditi e  patrimoni posseduti dal nucleo familiare dello studente.

Per l’anno accademico 2013/2014 sono esclusi dall’assegnazione dei benefici per il diritto allo studio (a prescindere dal merito scolastico) gli studenti il cui ISEEU supera i 20.728,45 euro, oppure il cui ISPEU supera i 34.979,27 euro. L’I’SPEU si calcola dividendo l’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) per la scala di equivalenza (SE) indicata nell’attestazione ISEEU.

Il calcolo dell’ISEEU ed il rilascio della relativa attestazione è di esclusiva competenza dei CAF.

Il DPCM 9 aprile 2001 prevede che, per gli interventi del diritto allo studio, gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea siano equiparati a quelli italiani.

Essi vengono considerati sempre “studenti fuori sede”, indipendente dalla sede della loro residenza, e la loro condizione economica e patrimoniale dovrà essere verificata con apposita documentazione, rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione rilasciata dall’autorità di rappresentanza italiana del paese di provenienza, la quale attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Gli studenti provenienti da paesi UE devono produrre la stessa documentazione relativa alle condizioni economiche richiesta per gli studenti italiani.

A differenza dei benefici per il diritto allo studio universitario, le tasse universitarie sono contributi a carico della totalità degli studenti ed ogni singola Università può determinarle facendo ricorso all’ ISEEU o ad un diverso strumento, come ad esempio l’ autocertificazione reddituale.

Il totale dei contributi annuali dovuti dipende dall’anno di immatricolazione, dalla fascia di contribuzione di appartenenza dello studente, dal numero di CFU conseguiti.

L’importo delle tasse e dei contributi universitari per ogni anno accademico è ripartito solitamente in due rate: una prima fissa e uguale per tutti gli studenti, una seconda per la quota restante in base alla fascia di contribuzione di appartenenza  determinata in base all’ISEEU.

Ogni Università può prevedere differenti termini e modalità di presentazione della richiesta di riduzione delle tasse. A tal fine è sempre consigliata un’attenta consultazione da parte dello studente dei bandi pubblicati da ogni Università prima di richiedere il rilascio dell’attestazione ISEEU e presentare la relativa domanda di riduzione.

BENI IN GODIMENTO AI SOCI

Semplificazioni per la comunicazione da inviare entro il 12 dicembre 2013

A decorrere dal periodo di imposta 2012 i soggetti esercenti attività di impresa devono comunicare all’Anagrafe Tributaria i dati dei soci e dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. Sono esclusi dalla comunicazione:

  •   i beni concessi in godimento agli amministratori;
  •   i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefits;
  •   i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
  •   i beni concessi in godimento a enti non commerciali soci che li utilizzino per fini istituzionali;
  •   gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
  •   i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei costi;
  •   i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore;
  •   i beni concessi in godimento inclusi nella categoria “altro” del tracciato record di valore non superiore a €3.000, al netto dell’Iva.

Per i beni in godimento nel 2012 la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013. Per gli anni successivi la comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 02/08/2013)

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