Tempi stretti per gli elenchi
Questa equazione non mancherà di provocare complicazioni, perché, assicurano ad Assoelettrica, le aziende elettriche non stanno predisponendo elenchi di contribuenti ma aspettano che l’Acquirente Unico li fornisca. E dato che questi elenchi vanno formati con i dati dell’agenzia delle Entrate (incrociati con quelli del’Anagrafe tributaria), con la quale l’Acquirente deve concordare il lavoro entro 15 giorni dall’emanazione del Dm dello Sviluppo ancora in attesa di uscire sulla Gazzetta Ufficiale (il ministro uscente non ha fatto in tempo a firmarlo a causa delle precipitose dimissioni), è chiaro che i tempi cominciano a farsi molto, molto stretti. Non sarà infatti semplice arrivare puntuali all’emissione delle bollette elettriche di luglio 2016 con la prima tranche con il 50-60% dell’importo del canone.
Le definizioni
È stato anzitutto definito il concetto di famiglia, che è la «famiglia anagrafica» ai sensi del Dpr 233/89, cioè «un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona». In questo concetto rientrano quindi anche le coppie di fatto, se così risulta al Comune in cui risiedono in base a quanto hanno dichiarato.
Questo concetto di base si aggiunge a quello dell’intestatario dell’utenza elettrica residenziale (in genere indicata con il codice D2 nella bolletta). Quindi, se in una «famiglia anagrafica» non ci sono intestatari di utenza elettrica oppure ce ne sono più di uno, scatta quasi sempre la necessità di presentare la dichiarazione predisposta dall’agenzia delle Entrate, da ultimo, con il provvedimento del 21 aprile 2016.
La dichiarazione
La compilazione non è difficile ma va individuata la propria situazione. Per questo l’agenzia delle Entrate, sul sito www.agenziaentrate.gov.it (dove ci sono anche tutti i modelli e le istruzioni) , una serie di casi concreti con faq ed esempi di compilazione.
Il caso classico in cui non va presentata nessuna dichiarazione è quello di una famiglia con una sola bolletta elettrica intestata a uno qualunque dei membri e nessun’altra casa di proprietà o bolletta intestata. Oppure, quando marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica ma la bolletta è intestata al marito mentre la moglie ha sempre pagato il canone: questo sarà addebitato automaticamente (alla voltura pensa il Sat delle Entrate) solo sulla bolletta elettrica intestata al marito, senza nessuna dichiarazione sostitutiva. Poi, se chi paga ha anche seconde case con bollette a lui intestate, non dovrebbero esserci problemi perché solo una bolletta è da «residenti».
In tutti gli altri casi è meglio studiarsi le possibili varianti . La soluzione più semplice sarebbe quella di regolarizzare tutte le situazioni anomale facendo volturare le utenze elettriche ai legittimi proprietari (se è una seconda casa) o agli eventuali inquilini o comodatari. In questo modo si limitano molto le possibili duplicazioni.
La dichiarazione, che serve appunto a evitare le duplicazioni, o a segnalare che il canone non è dovuto del tutto (magari perché, pur avendo l’utenza elettrica, non si possiede la tv) va presentata entro il 16 maggio 2016 per posta normale oppure online. Online è possibile solo attraverso Entratel o Fisconline per chi già possiede l’abilitazione (per averla ci vogliono 15 giorni, a meno che non si vada agli sportelli) oppure anche con la posta elettronica certificata. Per posta si presenta come «plico» raccomandato (non in busta chiusa) indirizzato a: Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, Sat (Sportello abbonamenti tv), casella postale 22, 10121 Torino. La dichiarazione si considera presentata in base al timbro postale.
L’agenzia delle Entrate ha predisposto altri due modelli di dichiarazione di esenzione, per i contribuenti ultrasettantacinquenni con redditi bassi (non oltre 516 euro per 13 mensilità) e per i contribuenti esonerati dal canone Raiper convenzioni internazionali: agenti diplomatici, funzionari o impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, militari e personale civile non residente in Italia, stranieri e appartenenti alle forze Nato di stanza nel nostro Paese. Questi potranno presentare via posta la dichiarazione sostitutiva insieme aun documento di riconoscimento ancora valido entro il 23 maggio.