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RIFORMA DEL LAVORO E ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
CON APPORTO DI LAVORO

 

 

Si comunica che la L. n.92/12 (Riforma del Lavoro), all’art.1, co.28, ha apportato sostanziali variazioni alla disciplina dell’associazione in partecipazione, modificando l’art.2549 c.c..

 

Limitazione al numero degli associati

La prima importante novità riguarda l’introduzione di una limitazione (3 unità) al numero degli associati impegnati in una medesima attività, ad eccezione del caso in cui essi siano legati all’associante da rapporto:

  • coniugale;
  • di parentela entro il terzo grado;
  • di affinità entro il secondo grado.

Qualora non venga rispettata la limitazione in ordine al numero degli associati sopra esposta, la norma prevede, senza possibilità di provare il contrario, che i rapporti con tutti gli associati (sia quelli che conferiscono solo lavoro, sia capitale e lavoro) si presumono di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tale disposizione è valida dal 18 luglio 2012, fatti salvi i contratti di associazione in partecipazione in vigore antecedentemente la predetta data e certificati ai sensi degli artt.75 ss. del D.Lgs. n.276/03.

 

Presunzione relativa

La seconda importante novità è l’introduzione della presunzione relativa (salvo prova contraria) che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro siano considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

  • qualora instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare;
  • qualora instaurati o attuati senza che l’associante abbia provveduto a redigere e consegnare all’associato, così come previsto dall’art.2552 c.c., il rendiconto dell’attività (con cadenza annuale) ovvero dell’affare compiuto;
  • qualora l’apporto di lavoro non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività.

 

RIFORMA DEL LAVORO ACCESSORIO

 

Si comunica che la L. n.92/12 (Riforma del Lavoro) all’art.1, co.32 e 33, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina del lavoro accessorio, rivedendo radicalmente gli artt.70-74 del D.Lgs. n.276/03.

Il Ministero del Lavoro, con circolare 18 luglio 2012, n.18, è già intervenuto a riguardo, dando le primissime indicazioni di prassi.

Il Decreto Sviluppo, poi, ha ampliato in via transitoria l’ambito di applicazione dell’istituto, prevedendo la possibilità, per l’anno 2013 e per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi nel limite massimo di € 3.000,00 di corrispettivo per anno solare. La contribuzione relativa al lavoro accessorio sostituirà, in questo caso, quella figurativa delle prestazioni integrative.

Secondo la nuova disciplina normativa, le prestazioni di lavoro accessorio sono intese come quelle “attività lavorative di natura meramente occasionale”, che non danno luogo a compensi superiori a € 5.000,00 nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati, “con riferimento alla totalità dei committenti”.

 

A partire dal 18 luglio 2012, quindi, mediante lavoro occasionale accessorio può essere svolta qualsiasi attività lavorativa in qualsiasi settore produttivo da parte di qualsiasi soggetto prestatore di lavoro, fermo restando il rispetto del limite economico di € 5.000,00 complessivi per anno solare.

 

Deroghe

Alcune deroghe sono previste:

} per committenti imprenditori commerciali o professionisti le attività lavorative svolte tramite lavoro accessorio, a loro favore, sono consentite purché non diano luogo a compensi superiori a € 2.000,00 per ciascun singolo committente, annualmente rivalutabili, fermo restando il limite di € 5.000,00 complessivi in capo al lavoratore, per anno solare;

} per committenti agricoli le prestazioni di lavoro accessorio possono essere:

  • per attività lavorative occasionali svolte nell’ambito delle “attività agricole di carattere stagionale”, purché prestate da pensionati, o studenti con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se iscritti a un ciclo di studi universitario;
  • per produttori agricoli che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a € 7.000,00, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti (soggetti di cui all’art.34, co.6, del DPR n.633/72), indipendentemente dal soggetto prestatore di lavoro e prescindendo dal limite di € 2.000,00 valevole per imprenditori o professionisti;

} per committenti pubblici la possibilità di fruire di prestazioni di lavoro accessorio, indipendentemente dal prestatore di lavoro e dall’attività, è ammessa purché siano rispettati:

  • i vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale;
  • il patto di stabilità interno, ove previsto.

 

Altre disposizioni

Oltre alle predette fondamentali novità è stato previsto che:

Æ i buoni lavori abbiano una durata oraria tramite l’indicazione di una precisa corrispondenza tra il valore di un buono lavoro e la prestazione lavorativa e saranno numerati progressivamente e datati;

Æ il valore contributivo del buono lavoro sia rideterminato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata dell’Inps;

Æ il buono lavoro determini un compenso computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

In merito al regime transitorio, viene precisato che i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere utilizzati entro e non oltre il 31 maggio 2013.

Alla luce delle indicazioni ministeriali della circolare n.18/12 si dovrebbe ritenere che i buoni lavoro acquistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere spesi per prestazioni di lavoro accessorio che seguono il previgente campo di applicazione della fattispecie, a nulla rilevando, limitatamente a questi buoni, le modifiche introdotte dalla Riforma.

LAVORO INTERMITTENTE DOPO LA RIFORMA I CHIARIMENTI MINISTERIALI

 

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.20 del 1° agosto, è intervenuto in tema di lavoro intermittente, dopo i primi chiarimenti forniti con la circolare n.18/12.

 

Il Dicastero ha precisato che il lavoro intermittente può essere avviato anche per un periodo significativo di tempo, purché intervallato da una o più interruzioni, in modo che non vi sia un’esatta coincidenza tra durata del contratto e durata della prestazione.

 

Ambito applicativo

Il lavoro intermittente può essere utilizzato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario, secondo le esigenze individuate dai contratti stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, ovvero con soggetti di almeno 55 anni – anche pensionati – e con soggetti con meno di 24 anni di età, le cui prestazioni devono essere svolte entro il 25° anno di età. Nel caso in cui la contrattazione collettiva non abbia previsto nulla relativamente alle prestazioni di carattere discontinuo, potrà essere osservato quanto disposto con D.M. 23 ottobre 2004, in riferimento alla tabella approvata con R.D. n.2657/23. Inoltre viene ribadito che, in seguito all’abrogazione dell’art.37 del D.Lgs. n.276/03, è demandata alla contrattazione collettiva l’individuazione dei c.d. periodi predeterminati.

 

Indennità di disponibilità

Il contratto può essere stipulato con o senza previsione all’indennità di disponibilità nella misura in cui il lavoratore assuma o meno l’obbligo di risposta a chiamata del datore di lavoro, con preavviso di almeno un giorno lavorativo. Qualora il contratto preveda tale indennità, determinata secondo la contrattazione collettiva o in base al D.M. 10 marzo 2004, dal 18 luglio 2012, non trova più applicazione - neanche per i vecchi contratti - la disposizione secondo cui, per i c.d. periodi predeterminati, l’indennità di disponibilità va corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro. Perciò l’indennità dovrà essere corrisposta, se pattuita, anche nei periodi predeterminati per i contratti stipulati ante Riforma.

 

Regime transitorio

I contratti sottoscritti precedentemente al 18 luglio, non compatibili con l’attuale norma, opereranno fino al 18 luglio 2013 compreso, secondo le previgenti causali. I contratti stipulati dal 18 luglio 2012 dovranno invece seguire la nuova disciplina.

 

Obblighi di comunicazione

La comunicazione di inizio prestazione lavorativa va inoltrata prima dell’inizio della prestazione lavorativa ovvero di un “ciclo integrato di prestazioni non superiore a 30 giorni”.

Viene chiarito che l’espressione “ciclo integrato di prestazioni non superiore a 30 giorni” va intesa in modo flessibile: i 30 giorni possono infatti essere considerati quali giorni a chiamata di ciascun lavoratore e non come arco temporale massimo. Pertanto le comunicazioni potranno anche riguardare archi temporali ampi, con un numero di prestazioni effettivamente rese non superiore a 30 giorni. Per prestazioni superiori a tale limite saranno necessarie più comunicazioni.

Modalità di comunicazione

 

Il Ministero del Lavoro, con nota del 9 agosto e successiva rettifica del 13 agosto, ha stabilito che fino al 15 settembre 2012 le comunicazioni potranno continuare ad essere effettuate agli indirizzi di posta certificata, posta elettronica e fax delle Direzioni Territoriali del Lavoro.

 

Inoltre, in via sperimentale, sono introdotte le seguenti modalità di comunicazione:

} fax al numero 848800131 a partire dal 13 agosto 2012. Il datore di lavoro dovrà compilare in ogni sua parte l’apposito modello e inviarlo. Attraverso tale modalità è possibile comunicare la chiamata di un solo lavoratore;

} sms al numero 339/9942256 a partire dal 17 agosto 2012.

L’sms dovrà contenere: indirizzo e-mail del datore di lavoro; codice di comunicazione della CO (da non indicare qualora il rapporto sia stato attivato prima del 01/03/2008); codice fiscale del datore di lavoro (da indicare nel caso in cui il rapporto sia stato attivato prima del 01/03/2008); codice fiscale del/i lavoratore/i (da indicare nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato attivato prima del 01/03/2008); data di inizio e fine della prestazione. Viene infine chiarito che tramite sms potranno essere comunicati massimo 3 lavoratori per il medesimo periodo di chiamata.

I dati della comunicazione devono essere digitati senza spazi e senza ulteriori caratteri; i campi vanno separati sempre da una virgola, ad eccezione del campo CF Datore di Lavoro o Codice Comunicazione, che va separato da un punto (.); il formato della data è “gg-mm-aaaa”; le date singole durante la quale si effettua la chiamata periodicamente (ad esempio tutti i sabati del mese) vanno separati da un asterisco (*). Per alcuni esempi pratici si veda la nota ministeriale;

} e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. a partire dal 17 agosto 2012. Il datore di lavoro dovrà scaricare il modello, compilarlo e allegarlo a una mail avente ad oggetto Comunicazione chiamata lavoro intermittente. Verrà rilasciata dal sistema apposita ricevuta. Con un singolo modello possono essere comunicati fino a un massimo di 6 lavoratori per il medesimo periodo di chiamata oppure fino a un massimo di 10 periodi per un medesimo lavoratore;

} modulo on line a partire dal 1° ottobre 2012. Tale modalità prevede la compilazione di un modulo online accessibile agli utenti registrati: il sistema rilascerà una ricevuta di comunicazione.

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda eventuali comunicazioni di modifica o annullamento, queste devono avvenire prima dello svolgimento della prestazione, tramite comunicazione di rettifica; nel caso in cui il lavoratore non si presenti può essere inoltrata entro le 48 ore successive al giorno in cui doveva essere resa la prestazione. In assenza di rettifiche la prestazione verrà considerata effettivamente resa.

 

Vigilanza

Nel corso degli accessi ispettivi dovrà essere verificata la fattispecie concreta del contratto a chiamata, tenendo conto che per i contratti stipulati prima del 18 luglio è previsto un periodo transitorio. In assenza di tali condizioni i rapporti saranno considerati a tempo pieno e indeterminato. 

disciplina del collocamento dei disabili
alla luce della riforma

 

 

La Riforma del lavoro ha apportato alcune modifiche alla L. n.68/99, contenente le norme per il diritto al lavoro dei disabili. Il Ministero del Lavoro, nella propria circolare n.18/12, ha fornito i primi chiarimenti sul tema, di cui si rappresentano in sintesi i contenuti.

 

Soggetti computabili nell’organico aziendale

Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, tranne:

  • i lavoratori disabili occupati ai sensi della legge stessa;
  • i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi;
  • i soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • i dirigenti;
  • i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
  • i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore;
  • i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività;
  • i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ex art.7, D.Lgs. n.81/00;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ex art.1, co.4-bis, L. n.383/01;
  • i lavoratori assunti a tempo determinato per ragioni sostitutive;
  • restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.

Dopo l’intervento della Riforma e del Decreto sviluppo, perciò, non sono più elencati tra i soggetti esclusi dal computo della base occupazionale i lavoratori a tempo determinato fino a 9 mesi, ma quelli con contratti di durata fino a 6 mesi.

Secondo quanto precisato dal Ministero, i tempi determinati dovranno essere computati pro quota (a titolo esemplificativo, due lavoratori a tempo determinato impiegati anche contestualmente per 6 mesi a tempo pieno vanno calcolati come una sola unità).

 

Personale di cantiere

Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di assunzione i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore: indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori, è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.

 

Esoneri

Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della Riforma, saranno ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e saranno stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo.

Comunicazioni degli uffici competenti

Gli uffici competenti provvederanno a comunicare, anche in via telematica, oltre a quanto già previsto e con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione Territoriale del Lavoro, il mancato rispetto degli obblighi assuntivi, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini dell’attivazione degli eventuali accertamenti.

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