SPESOMETRO

Pubblicato il nuovo modello di comunicazione per il periodo di imposta 2012

È stato pubblicato il modello dello spesometro per il periodo di imposta 2012: la trasmissione dei dati dovrà avvenire, così come già anticipato, entro il 12 novembre 2013 per i soggetti con liquidazione Iva mensile ed entro il 21 novembre 2013 per i soggetti con liquidazione Iva trimestrale. A partire dal periodo di imposta 2013, invece, la comunicazione dovrà essere effettuata entro:

  •   il 10 aprile dell’anno successivo per i soggetti con liquidazione Iva mensile;
  •   il 20 aprile dell’anno successivo per i soggetti con liquidazione Iva trimestrale.

Il nuovo modello consente di inviare anche i dati dei contratti di leasing e noleggio da parte degli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario o noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto, e aeromobili, già a partire dal periodo di imposta 2012, qualora tali dati non siano già stati comunicati entro il 1° luglio 2013 utilizzando il vecchio modello.

Inoltre, il nuovo modello consentirà di effettuare anche altre comunicazioni:

  •  le operazioni in contanti legate al turismo effettuate nei confronti di persone fisiche residenti in paesi extra-UE di importo pari o superiore a €1.000;
  •  gli acquisti effettuati in Italia da operatori economici sammarinesi annotati dal 1° ottobre 2013, la cui comunicazione non sarà più cartacea ma telematica ed andrà effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui le annotazioni sono state effettuate;
  •   le operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013 nei confronti di soggetti “black list”, nei termini già previsti dalla specifica disciplina.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 02/08/2013)

IVA PER CASSA: dall'1° dicembre 2012 è applicabile il nuovo regime

Il nuovo regime dell’IVA per cassa, contemplato dall’articolo 32-bis del D.L. n. 83/2012, come previsto dal D.M. del MEF del 1° dicembre 2012, sostituisce il regime IVA per cassa previsto dall’articolo 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, che, pertanto, è abrogato a decorrere da tale data.

 

Premessa

 

Da sabato 1° dicembre 2012 i contribuenti che devono assumere un comportamento concludente, per l’adozione del nuovo regime dell’IVA per cassa, devono emettere fattura con la specifica annotazione IVA per cassa ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83”. L’Amministrazione Finanziaria nella Circolare n. 44/E/12 conferma che l’omessa indicazione di tale dicitura non inficia l’applicazione del regime per cassa nel presupposto che il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile. L’art. 8 del decreto MEF dell’11 ottobre 2012, ha previsto che le disposizione del decreto attuativo del nuovo regime dell’IVA per cassa diventino efficaci da tale data.

 

Contestualmente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il comma 5 dell’articolo 32 bis dispone l’abrogazione delle norme sull’esigibilità differita dell’IVA di cui all’articolo 7 del D.L. 185/2008. Ciò comporta che il regime previsto dal richiamato articolo 7 non può essere applicato alle operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012, ma resta valido per le operazioni effettuate prima di tale data e per le quali era stata espressa la relativa opzione. Come già anticipato in premessa, l’articolo 167-bis, paragrafo 2, della

Direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla direttiva 2010/45/UE, prevede che gli Stati membri possano applicare il regime di contabilità per cassa alle imprese con una soglia di fatturato superiore a 500 mila euro, e fino a 2 milioni di euro, previa consultazione del Comitato IVA. L’Agenzia nella Circolare n.44/E/12 al riguardo ricorda che il procedimento di consultazione è ancora in corso e ne è prevista la definizione dopo il 1° dicembre 2012. Qualora tale procedimento non dovesse dare esito positivo, si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell’IVA per cassa eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi. Con l’assunzione del comportamento concludente e con la successiva opzione, l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi e decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. L’imposta relativa agli acquisti effettuati è detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e decorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Le verifiche da effettuare

 

È necessario verificare preliminarmente i requisiti soggettivi del contribuente:

 

  1. opera nell’esercizio di impresa, arti o professioni (a norma degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 633 del 1972);
  2. ha realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a due milioni di euro.

 

Se rispetta tali condizioni, possono liquidare l’IVA secondo un criterio di cassa sia in riferimento alle operazioni attive che in riferimento alle operazioni passive.

 

Il sistema dell’IVA per cassa è opzionale, però una volta espressa l’opzione il soggetto passivo non può scegliere con riguardo a ciascuna operazione se assoggettarla a esigibilità immediata o differita, ma è obbligato ad applicare il regime a tutte le operazioni attive e passive effettuate. Premesso che l’adozione del sistema IVA di cassa riguarda non le singole operazioni, bensì l’insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente, va fatto un ulteriore step per verificare i requisiti oggettivi dell’operazione che viene effettuata:

 

  1. Il regime di IVA per cassa non è applicabile in relazione alle operazioni per le quali l’imposta è applicata secondo regole peculiari;
  2. stessa cosa per le operazioni effettuate nei confronti di privati o di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni, sia se residenti in Italia sia se residenti all’estero.

 

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.44/E del 26 novembre 2012 ha chiarito che devono ritenersi esclusi dalla categoria dei soggetti privati gli enti non commerciali che agiscono nell’esercizio di impresa (vedi circolare n. 8 del 13 marzo 2009, paragrafo 6.8), anche nell’eventualità che i beni o servizi acquistati siano parzialmente destinati dall’ente all’attività istituzionale.

Riepiloghiamo le operazioni non fatturabili con il nuovo regime in una tabella:

OPERAZIONI ATTIVE

a) operazioni effettuate applicando i regimi speciali di determinazione dell’imposta:

  • del regime “monofase” (articolo 74, primo comma, del D.P.R. 633 del 1972);
  • del regime per l’agricoltura e attività connesse (articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • del regime del margine per beni usati (articolo 36 del decreto legge n. 41 del 1995);
  • del regime delle agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • dell’agriturismo (articolo 5, comma 2, della Legge n. 413 del 1991).

 

b) operazioni di cui all’art. 6, co. 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972 per le quali è disposta in via ordinaria il differimento dell’esigibilità al momento del pagamento del corrispettivo:

-      le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai farmacisti;

-      le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell’articolo 4;

-      le cessioni o prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza.

c) operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile.

d) cessioni intracomunitarie o operazioni di cui agli articoli 8, 8- bis e 9 del D.P.R. n. 633 del 1972 (cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), per le quali il cedente o prestatore nazionale non indica l’IVA

in fattura e non è debitore della relativa imposta.

 

Dal lato passivo sono escluse dal regime:

OPERAZIONI PASSIVE

a) gli acquisti di beni o servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con il metodo dell’inversione contabile;

b) gli acquisti intracomunitari di beni;

c) le importazioni di beni;

d) le estrazioni di beni dai depositi IVA.

FLUSSI D'INGRESSO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.273 del 22 novembre 2012 del D.P.C.M. 16 ottobre 2012, che prevede la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari NON stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2012, si avvia l’iter per l’ingresso sul territorio nazionale di 13.850 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero.

La quota di ingressi comprende:

  • 100 unità di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori (ascendenza fino al terzo grado) residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo;
  • 2.000 unità per lavoro autonomo, destinate a imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla Pubblica Amministrazione; figure societarie di società non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;
  •  conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato di:
    • 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
    • 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
    • 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
  • conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo di:
    • 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
    • 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

 

Dalle ore 8.00 di martedì 4 dicembre 2012 sarà disponibile l’applicativo per la pre-compilazione dei moduli.

Le domande potranno però essere presentate esclusivamente con le consuete modalità telematiche a partire dalle ore 9.00 del 7 dicembre 2012 alle ore 24 del 30 giugno 2013 attraverso il sito https://nullaostalavoro.interno.it utilizzando 8 diversi modelli a seconda della tipologia di richiesta.

 

Le quote saranno ripartite dal Ministero del Lavoro sulla base delle effettive domande pervenute, per far coincidere i fabbisogni territoriali con le richieste presentate.

Tutti gli invii saranno gestiti singolarmente dal programma, compresi quelli generati da patronati o associazioni: pertanto la spedizione di più domande con un unico invio sarà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione e saranno trattate sulla base del rispettivo ordine di presentazione.

 

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