LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

  Sulla Gazzetta Ufficiale n.8 dell’11 gennaio 2012 è stato pubblicato l’Accordo Stato–Regioni del 21 dicembre 2011, che disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità di formazione e aggiornamento dei lavoratori, dirigenti e preposti, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. n.81/08. Il richiamato accordo è entrato in vigore il 26 gennaio 2012 e prevede che debbano essere attivati percorsi formativi differenziati e specifici per i lavoratori, i dirigenti e i preposti la cui durata minima è stabilita in base al rischio dell’attività aziendale (basso, medio, alto) determinato per macrocategorie, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2002 – 2007.

Giova segnalare che tale formazione è da considerasi integrativa rispetto a quella generalmente prevista dal T.U. Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/08) in tema di movimentazione manuale carichi, DPI, videoterminali, sostanze pericolose etc.

 

Sintesi della modalità di erogazione della formazione

Formazione generale

4 ore

Settore: per tutti i lavoratori, indipendentemente dal codice ATECO aziendale

Formazione specifica

Rischio Basso: 4 ore

Settore: Commercio, Artigianato (ad esempio pasticcieri)

Rischio Medio: 8 ore

Settore: Agricoltura, Trasporti

Rischio Alto: 12 ore

Settore: Costruzioni, manifatturiero, chimico ecc

 

Alla scadenza di ogni quinquennio i lavoratori di tutti i settori di rischio dovranno svolgere un ulteriore modulo di formazione pari a 6 ore.

 

Adempimenti per nuove assunzioni

A decorrere dal 26 gennaio 2012, data di entrata in vigore dell’accordo, il lavoratore deve poter svolgere il corso di formazione adeguato alla classe di rischio in cui ricade l’azienda, anteriormente o almeno contestualmente all’assunzione, completando, in questo ultimo caso, il percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione.

L’accordo poi prevede che per alcune figure aziendali la formazione debba essere integrata da una particolare formazione secondo la seguente articolazione:

> preposti: oltre a quella prevista per i lavoratori deve essere integrata da una formazione particolare della durata minima di 8 ore;

> dirigenti: quattro moduli della durata minima di 16 ore.

Anche in questi ultimi due casi dovrà essere prevista una formazione di aggiornamento ogni quinquennio di almeno 6 ore.

In ultimo si ricorda che l’apparato sanzionatorio previsto dispone, per il datore di lavoro e il dirigente, l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da € 1.200,00 a 5.200,00 per la violazione dell’art.37, co.1,7,9 e 10 in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art.55, D.Lgs. n.81/08).

 

SANATORIA STRANIERI IRREGOLARI

Regolarizzazione stranieri: i modelli per l'autocertificazione retributiva e fiscale.

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito i modelli di autocertificazione a disposizione dei datori di lavoro e dei lavoratori che hanno fruito della procedura per la regolarizzazione degli extracomunitari 2012. I moduli riservati al datore di lavoro permettono la certificazione dell’avvenuta corresponsione al lavoratore delle retribuzioni arretrate e degli adempimenti degli obblighi in materia fiscale effettuati dalla data di assunzione.

Il lavoratore deve invece attestare di aver percepito dal datore di lavoro le retribuzioni arretrate.

Dall'1 gennaio 2013 obbligatorio il DVR anche per le aziende con meno di 10 lavoratori

Dal 1 Gennaio 2013 tutte le aziende che occupano fino a 10 lavoratori non potranno più autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma saranno obbligate ad effettuare tale valutazione secondo le Procedure Standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e ad elaborare il relativo documento (DVR).

L’articolo 29 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro avrebbe dovuto elaborare entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Lo stesso articolo stabiliva anche che fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure per mezzo di Decreto Interministeriale, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro potessero autocertificare la valutazione dei rischi.

Dal momento che alla data del 30 giugno 2012 le Procedure Standardizzate non erano ancora state elaborate, il Decreto Legge numero 57 del 12 Maggio 2012 (convertito dalla Legge 101/2012) ha prorogato la scadenza del 30 giugno al 31 Dicembre 2012, in attesa che la Commissione consultiva permanente le emanasse. Il 16 maggio 2012, infatti, la Commissione consultiva permanente ha approvato le procedure standardizzate che, a breve, dovranno essere esaminate dalla Conferenza Stato Regioni per poter essere pubblicate definitivamente con Decreto Interministeriale.

Analizziamo ora che cosa prevede il documento approvato dalla Commissione consultiva permanente, in base al quale tutte le aziende fino a 10 dipendenti dovranno elaborare il documento di valutazione dei rischi entro e non oltre il 31 Dicembre 2012, data ultima di validità dell’autocertificazione.

Campo di applicazione

Le Procedure Standardizzate si applicano alle aziende fino a 10 lavoratori, ad esclusione delle:

  • aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 e s.m.i.;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti ed installazioni nucleari;
  • aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

Le procedure standardizzate, inoltre, possono essere utilizzate anche dalle aziende fino a 50 lavoratori, ad esclusione delle:

  • aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 e s.m.i.;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti ed installazioni nucleari;
  • aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • aziende che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o amianto.

Compiti e responsabilità

L’intero processo di valutazione dei rischi è di responsabilità del Datore di Lavoro e prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti.

  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed Eventuali persone esterne all’azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali: nella valutazione dei rischi, nell’indicazione delle misure di prevenzione e protezione, nel Programma di attuazione e nell’elaborazione e aggiornamento del Documento;
  • Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Dirigenti, Preposti e Lavoratori: nella valutazione dei rischi, nell’indicazione delle misure di prevenzione e protezione, nel Programma di attuazione, nell’elaborazione e aggiornamento del Documento, nell’attuazione, nella gestione e nella verifica di attuazione del programma di miglioramento.

Il nostro studio è a disposizione per ogni informazione aggiuntiva o per un esame della regolarità aziendale dal punto di vista della Sicurezza sul Lavoro: un nostro esperto potrà fare un sopralluogo gratuito in azienda previa compilazione e invio per fax al n. 055.24.76.520 o mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. di un questionario che puoi richiederci con i medesimi canali.

 

 

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