SANATORIA STRANIERI IRREGOLARI DAL 15 SETTEMBRE

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n.109/12, a decorrere dal 15 settembre 2012 e fino al 15 ottobre 2012 sarà possibile regolarizzare i lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, occupati irregolarmente sul territorio italiano, indipendentemente dall’attività produttiva svolta.

Il rapporto irregolare deve aver avuto inizio almeno 3 mesi prima del 9 agosto 2012 (9 maggio 2012) e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione.

A seguito della regolarizzazione, l’orario di lavoro non potrà essere inferiore alle 40 settimanali per la generalità dei lavoratori, mentre per colf e badanti l’orario di lavoro minimo è pari a 20 ore, così da ammettere, in quest’ultima ipotesi, il contratto a tempo parziale.

Le modalità per la presentazione dell’istanza di regolarizzazione, inclusi i limiti di reddito del datore di lavoro, saranno individuate da un decreto ministeriale.

Oltre alla procedura di regolarizzazione, il D.Lgs. n.109/12 contiene importanti modifiche al quadro sanzionatorio in caso di impiego irregolare di lavoratori stranieri.

 

Le condizioni per la regolarizzazione

Possono procedere alla regolarizzazione i datori di lavoro le cui caratteristiche sono così individuate dal D.Lgs. n.109/12:

} il datore di lavoro può essere una persona fisica o giuridica;

} nel caso in cui il datore di lavoro sia straniero extraUE è necessario che sia titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

} sono esclusi dalla sanatoria i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare ad attività illecite, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ovvero per occupazione, alle proprie dipendenze, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno;

} infine, costituisce condizione ostativa il fatto che il datore di lavoro, a seguito di procedure di ingresso di lavoratori stranieri ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare, non abbia provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili, comunque, al datore di lavoro.

Riguardo al lavoratore, per poter essere regolarizzato, deve essere presente sul territorio nazionale, in modo ininterrotto e documentato (da un organismo pubblico), almeno dalla data del 31 dicembre 2011. Ulteriore condizione di esclusione dalla regolarizzazione è rappresentata da un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico.

 

Contributo per la regolarizzazione ed effetti retributivi, contributivi e fiscali

Per poter accedere alla procedura di regolarizzazione, il datore di lavoro deve preliminarmente versare, con modalità definite dal decreto ministeriale, un contributo forfettario di € 1.000,00, non deducibile dalle imposte sul reddito, per ciascun lavoratore.

L’Agenzia delle Entrate, con R.M. n.85/E del 31 agosto, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo forfettario dovuto dai datori di lavoro che denuncino l’occupazione irregolare, da almeno tre mesi, di lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, ai sensi dell’art.5, co.5, del D.Lgs. n.109/12. Per consentire il versamento del contributo in parola sono istituiti i seguenti codici:

} “REDO” denominato “Datori di lavoro domestico – regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.109/12”;

} “RESU” denominato “Datori di lavoro subordinato – regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n.109/2012”.

Inoltre, al momento della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve aver proceduto alla regolarizzazione retributiva, contributiva e fiscale del rapporto, per almeno 6 mesi, come soglia minima, e comunque per tutta la durata del rapporto: pertanto, se il rapporto irregolare ha avuto una durata superiore a 6 mesi, la regolarizzazione si dovrà riferire alla maggior durata del rapporto irregolare.

 

Il nuovo quadro sanzionatorio

Il D.Lgs. n.109/12, oltre alla procedura di regolarizzazione, interviene a modifica del quadro sanzionatorio in caso di impiego irregolare di lavoratori stranieri extra UE.

Innanzitutto viene prevista un’aggravante, che determina un aumento delle pene da un terzo alla metà, in caso di sfruttamento di lavoratori stranieri:

  • in numero superiore a 3;
  • minori in età non lavorativa;
  • sottoposti a condizioni di pericolo nello svolgimento della prestazione di lavoro.

La condanna per l’impiego irregolare comporta, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria pari al costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto irregolarmente.

Ai lavoratori stranieri, impiegati irregolarmente, nel caso in cui denuncino il datore di lavoro e collaborino attivamente durante il processo penale, sarà riconosciuto un permesso di soggiorno umanitario di durata pari a 6 mesi, prorogabile per tutta la durata del processo e convertibile in un permesso per lavoro.

In caso di rapporti irregolari, si presume, ai fini retributivi, contributivi e fiscali, che il rapporto di lavoro sia iniziato da almeno 3 mesi, salvo prova contraria.

Infine, i datori di lavoro condannati, anche in via non definitiva, per reati riguardanti l’occupazione di lavoratori clandestini, non potranno più richiedere lavoratori stranieri mediante la procedura dei flussi di ingresso.

Regolarizzazione stranieri: i modelli per l'autocertificazione retributiva e fiscale.

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito i modelli di autocertificazione a disposizione dei datori di lavoro e dei lavoratori che hanno fruito della procedura per la regolarizzazione degli extracomunitari 2012. I moduli riservati al datore di lavoro permettono la certificazione dell’avvenuta corresponsione al lavoratore delle retribuzioni arretrate e degli adempimenti degli obblighi in materia fiscale effettuati dalla data di assunzione.

Il lavoratore deve invece attestare di aver percepito dal datore di lavoro le retribuzioni arretrate.

 

Decreto Sviluppo

LE NOVITÀ DEL DECRETO SVILUPPO E LE MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

 

Si comunica che è stato convertito in Legge (L. n.134 del 7 agosto 2012) il Decreto Sviluppo (D.L. 22 giugno 2012, n.83).

Tra le novità apportate, in vigore a decorrere dal 12 agosto 2012, si segnalano importanti interventi correttivi della Riforma del Lavoro, in particolare per il lavoro a termine, il lavoro autonomo, il lavoro accessorio e la somministrazione a tempo indeterminato. Nella tabella che segue si riepilogano le principali novità.

 

responsabilità solidale nell’appalto

Solidarietà ritenute fiscali e Iva

(art.13-ter)

La legge di conversione del Decreto Sviluppo modifica ulteriormente la disciplina della solidarietà negli appalti contenuta nel co.28 dell’art.35 del D.L. n.223/06 e relativa alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore all’erario. In base alla normativa vigente a decorrere dal 12 agosto 2012, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione al subappalto.

La solidarietà non opera se l’appaltatore verifica, mediante la documentazione acquisita prima del versamento del corrispettivo per il subappalto, che gli adempimenti sono stati correttamente eseguiti: fino all’esibizione di tale documentazione l’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo per il subappalto. L’attestazione dell’avvenuto adempimento può essere rilasciata dai Caf. Gli atti notificati al subappaltatore devono essere notificati al coobbligato in solido entro lo stesso termine di decadenza. Risalendo la filiera dell’appalto, il co.28-bis dell’art.35 prevede che il committente disponga il pagamento di quanto dovuto solo dopo l’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione che dimostri il versamento di ritenute fiscali e Iva, anche relativamente a eventuali subappalti.

In caso di inosservanza, il committente è punito con la sanzione amministrativa, da € 5.000,00 a € 200.000,00, se gli adempimenti non sono stati correttamente eseguiti.

 

Le agevolazioni per il lavoro

Il credito di imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato

(art.24)

La conversione del Decreto Sviluppo mantiene il credito di imposta previsto per le assunzioni di lavoratori altamente qualificati.

L’art.24 prevede, per tutte le imprese, un credito di imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, con un limite massimo pari a € 200.000,00 annui ad impresa.

Il credito di imposta si riferisce alle assunzioni di soggetti in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di una laurea magistrale in ambito tecnico-scientifico, individuate espressamente nell’allegato 2 del Decreto Sviluppo.

 

Il datore di lavoro decade dalla possibilità di fruire del credito di imposta nei seguenti casi:

  • se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel periodo d’imposta precedente all’applicazione del credito d’imposta;
  • se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni, 2 anni nelle PMI;
  • se l’impresa beneficiaria delocalizza in un Paese extraUE, riducendo le attività in Italia, nei 3 anni successivi;
  • in caso di: violazioni in materia contributiva e fiscale con sanzioni di importo non inferiore a € 5.000,00; condotte antisindacali accertate in via definitiva ovvero violazioni in materia di sicurezza.

Le disposizioni attuative saranno individuate mediante decreto del Ministero dello Sviluppo economico.

 

Call center

Nuove regole per la concorrenza e l’occupazione nei call center con almeno 20 dipendenti

(art.24-bis)

La Legge di conversione del Decreto Sviluppo ha introdotto importanti disposizioni per le attività svolte dai call center che impieghino almeno 20 dipendenti.

In primo luogo, nel caso in cui si intenda spostare l’attività di call center fuori dal territorio nazionale, l’azienda è tenuta a darne comunicazione, almeno 120 giorni prima del trasferimento, al Ministero del Lavoro, indicando i lavoratori coinvolti in precedenza nell’attività. I call center con almeno 20 dipendenti che trasferiscono all’estero la propria attività perdono l’incentivo previsto dall’art.8, co.9, della L. n.407/90 (assunzione di disoccupati di lunga durata).

Vi sono novità importanti anche per quanto riguarda l’utilizzo del lavoro a progetto: a seguito della modifica apportata all’art.61 del D.Lgs. n.276/03, potrà essere utilizzato il lavoro a progetto nelle attività outbound (dove l’addetto effettua chiamate e non le riceve) per la vendita diretta di beni e servizi sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

 

Vigilanza nel settore cooperativo

Sanzioni amministrative per l’irreperibilità durante le verifiche

(art.46)

Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa da € 50.000,00 ad € 500.000,00 per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell'irreperibilità.

 

Le modifiche alla Riforma del Lavoro (L. n.92/12)

Successione di contratti a termine: la riduzione degli stacchi

(art.46-bis, co.1, lett.a)

Viene prevista una nuova possibilità per applicare i periodi ridotti di stacco tra un contratto a termine e l’altro (tra le medesime parti), rispetto al periodo “standard”, ampliato dalla Riforma del Lavoro a 60 o 90 giorni (per rapporti, rispettivamente, inferiori o superiori a 6 mesi). In particolare, i periodi di stacco sono pari a 20 o 30 giorni (sempre per rapporti, rispettivamente, inferiori o superiori a 6 mesi) nei contratti stagionali e in ogni altro caso previsto espressamente dalla contrattazione collettiva, anche a livello aziendale, stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative su base nazionale.

Apprendistato e somministrazione

(art.46-bis, co.1, lett.b)

La somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing) può essere utilizzata, in tutti i settori produttivi, con i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Lavoro autonomo in monocommittenza

(art.46-bis, co.1, lett.c)

Vengono modificati due degli indici presuntivi che determinano la qualificazione del rapporto di lavoro autonomo come di collaborazione coordinata e continuativa:

  • la collaborazione deve avere una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi;
  • il corrispettivo della collaborazione costituisce più dell’80% dei compensi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi.

Lavoro accessorio (art.46-bis, co.1, lett.d)

Per l’anno 2013, i titolari di integrazione salariale o di misure di sostegno del reddito possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli Enti locali, con un compenso massimo di € 3.000,00 nell’anno solare. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Lavoratori collocati in mobilità dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016

(art.46-bis, co.1, lett.e)

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2014 il periodo massimo per l’indennità di mobilità a requisiti pieni.

Modifica alle aliquote contributive per la Gestione Separata Inps (art.46-bis, co.1, lett.g)

La L. n.134/12 interviene nuovamente sulle aliquote contributive per la Gestione Separata: per il 2013 l’aliquota contributiva rimane ferma al 27%, è fissata al 28% per il 2014, fino a raggiungere il 33% a decorrere dal 2018 (alle aliquote deve essere aggiunta l’aliquota aggiuntiva 0,72). Per gli iscritti ad altre forme pensionistiche l’aliquota salirà al 20% già a partire dal 2013, 21% per il 2014, 22% per il 2015, fino al 24% a decorrere dal 2016.

Cigs

(art.46-bis, co.1, lett.h)

In caso di fallimento, di liquidazione coatta, amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, nonché nei casi di aziende sottoposte a sequestro o confisca la Cigs potrà essere concessa, ma solo fino al 31 dicembre 2015, esclusivamente nel caso in cui sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi, definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Accordi collettivi di gestione della crisi

(art.46-bis, co.1, lett.i)

I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo modalità indicate con decreto direttoriale.

Computo dei lavoratori a termine nel collocamento obbligatorio (art.46-bis, co.1, lett.l)

I contratti a termine devono essere considerati ai fini del calcolo delle dimensioni aziendali per la determinazione del collocamento dei lavoratori disabili solo se di durata superiore a 6 mesi.

 

 

 

 

Trasferimento impresa in crisi

Trasferimento di impresa in crisi (art.46-bis, co.2, lett.d)

Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’art.2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo, qualora il trasferimento riguardi aziende:

  • delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale;
  • per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del D.Lgs. n.270/99, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività;
  • per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
  • per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

 

Pescatori marittimi

Informatizzazione del registro

(art.59-ter)

Presso ogni capitaneria di porto è istituito il registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM): coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al registro.

 

Sisma in Emilia

Estensione territori per l’applicazione decreti d’urgenza

(art.67-septies)

Il D.L. 6 giugno 2012, n.74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'art.10 del Decreto Sviluppo si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.

Nuova riforma del lavoro

RIFORMA DEL LAVORO E ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
CON APPORTO DI LAVORO

 

 

Si comunica che la L. n.92/12 (Riforma del Lavoro), all’art.1, co.28, ha apportato sostanziali variazioni alla disciplina dell’associazione in partecipazione, modificando l’art.2549 c.c..

 

Limitazione al numero degli associati

La prima importante novità riguarda l’introduzione di una limitazione (3 unità) al numero degli associati impegnati in una medesima attività, ad eccezione del caso in cui essi siano legati all’associante da rapporto:

  • coniugale;
  • di parentela entro il terzo grado;
  • di affinità entro il secondo grado.

Qualora non venga rispettata la limitazione in ordine al numero degli associati sopra esposta, la norma prevede, senza possibilità di provare il contrario, che i rapporti con tutti gli associati (sia quelli che conferiscono solo lavoro, sia capitale e lavoro) si presumono di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tale disposizione è valida dal 18 luglio 2012, fatti salvi i contratti di associazione in partecipazione in vigore antecedentemente la predetta data e certificati ai sensi degli artt.75 ss. del D.Lgs. n.276/03.

 

Presunzione relativa

La seconda importante novità è l’introduzione della presunzione relativa (salvo prova contraria) che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro siano considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

  • qualora instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare;
  • qualora instaurati o attuati senza che l’associante abbia provveduto a redigere e consegnare all’associato, così come previsto dall’art.2552 c.c., il rendiconto dell’attività (con cadenza annuale) ovvero dell’affare compiuto;
  • qualora l’apporto di lavoro non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività.

 

RIFORMA DEL LAVORO ACCESSORIO

 

Si comunica che la L. n.92/12 (Riforma del Lavoro) all’art.1, co.32 e 33, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina del lavoro accessorio, rivedendo radicalmente gli artt.70-74 del D.Lgs. n.276/03.

Il Ministero del Lavoro, con circolare 18 luglio 2012, n.18, è già intervenuto a riguardo, dando le primissime indicazioni di prassi.

Il Decreto Sviluppo, poi, ha ampliato in via transitoria l’ambito di applicazione dell’istituto, prevedendo la possibilità, per l’anno 2013 e per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi nel limite massimo di € 3.000,00 di corrispettivo per anno solare. La contribuzione relativa al lavoro accessorio sostituirà, in questo caso, quella figurativa delle prestazioni integrative.

Secondo la nuova disciplina normativa, le prestazioni di lavoro accessorio sono intese come quelle “attività lavorative di natura meramente occasionale”, che non danno luogo a compensi superiori a € 5.000,00 nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati, “con riferimento alla totalità dei committenti”.

 

A partire dal 18 luglio 2012, quindi, mediante lavoro occasionale accessorio può essere svolta qualsiasi attività lavorativa in qualsiasi settore produttivo da parte di qualsiasi soggetto prestatore di lavoro, fermo restando il rispetto del limite economico di € 5.000,00 complessivi per anno solare.

 

Deroghe

Alcune deroghe sono previste:

per committenti imprenditori commerciali o professionisti le attività lavorative svolte tramite lavoro accessorio, a loro favore, sono consentite purché non diano luogo a compensi superiori a € 2.000,00 per ciascun singolo committente, annualmente rivalutabili, fermo restando il limite di € 5.000,00 complessivi in capo al lavoratore, per anno solare;

per committenti agricoli le prestazioni di lavoro accessorio possono essere:

  • per attività lavorative occasionali svolte nell’ambito delle “attività agricole di carattere stagionale”, purché prestate da pensionati, o studenti con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se iscritti a un ciclo di studi universitario;
  • per produttori agricoli che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a € 7.000,00, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti (soggetti di cui all’art.34, co.6, del DPR n.633/72), indipendentemente dal soggetto prestatore di lavoro e prescindendo dal limite di € 2.000,00 valevole per imprenditori o professionisti;

per committenti pubblici la possibilità di fruire di prestazioni di lavoro accessorio, indipendentemente dal prestatore di lavoro e dall’attività, è ammessa purché siano rispettati:

  • i vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale;
  • il patto di stabilità interno, ove previsto.

 

Altre disposizioni

Oltre alle predette fondamentali novità è stato previsto che:

Æ i buoni lavori abbiano una durata oraria tramite l’indicazione di una precisa corrispondenza tra il valore di un buono lavoro e la prestazione lavorativa e saranno numerati progressivamente e datati;

Æ il valore contributivo del buono lavoro sia rideterminato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata dell’Inps;

Æ il buono lavoro determini un compenso computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

In merito al regime transitorio, viene precisato che i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere utilizzati entro e non oltre il 31 maggio 2013.

Alla luce delle indicazioni ministeriali della circolare n.18/12 si dovrebbe ritenere che i buoni lavoro acquistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere spesi per prestazioni di lavoro accessorio che seguono il previgente campo di applicazione della fattispecie, a nulla rilevando, limitatamente a questi buoni, le modifiche introdotte dalla Riforma.

LAVORO INTERMITTENTE DOPO LA RIFORMA  I CHIARIMENTI MINISTERIALI

 

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.20 del 1° agosto, è intervenuto in tema di lavoro intermittente, dopo i primi chiarimenti forniti con la circolare n.18/12.

 

Il Dicastero ha precisato che il lavoro intermittente può essere avviato anche per un periodo significativo di tempo, purché intervallato da una o più interruzioni, in modo che non vi sia un’esatta coincidenza tra durata del contratto e durata della prestazione.

 

Ambito applicativo

Il lavoro intermittente può essere utilizzato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario, secondo le esigenze individuate dai contratti stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, ovvero con soggetti di almeno 55 anni – anche pensionati – e con soggetti con meno di 24 anni di età, le cui prestazioni devono essere svolte entro il 25° anno di età. Nel caso in cui la contrattazione collettiva non abbia previsto nulla relativamente alle prestazioni di carattere discontinuo, potrà essere osservato quanto disposto con D.M. 23 ottobre 2004, in riferimento alla tabella approvata con R.D. n.2657/23. Inoltre viene ribadito che, in seguito all’abrogazione dell’art.37 del D.Lgs. n.276/03, è demandata alla contrattazione collettiva l’individuazione dei c.d. periodi predeterminati.

 

Indennità di disponibilità

Il contratto può essere stipulato con o senza previsione all’indennità di disponibilità nella misura in cui il lavoratore assuma o meno l’obbligo di risposta a chiamata del datore di lavoro, con preavviso di almeno un giorno lavorativo. Qualora il contratto preveda tale indennità, determinata secondo la contrattazione collettiva o in base al D.M. 10 marzo 2004, dal 18 luglio 2012, non trova più applicazione - neanche per i vecchi contratti - la disposizione secondo cui, per i c.d. periodi predeterminati, l’indennità di disponibilità va corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro. Perciò l’indennità dovrà essere corrisposta, se pattuita, anche nei periodi predeterminati per i contratti stipulati ante Riforma.

 

Regime transitorio

I contratti sottoscritti precedentemente al 18 luglio, non compatibili con l’attuale norma, opereranno fino al 18 luglio 2013 compreso, secondo le previgenti causali. I contratti stipulati dal 18 luglio 2012 dovranno invece seguire la nuova disciplina.

 

Obblighi di comunicazione

La comunicazione di inizio prestazione lavorativa va inoltrata prima dell’inizio della prestazione lavorativa ovvero di un “ciclo integrato di prestazioni non superiore a 30 giorni”.

Viene chiarito che l’espressione “ciclo integrato di prestazioni non superiore a 30 giorni” va intesa in modo flessibile: i 30 giorni possono infatti essere considerati quali giorni a chiamata di ciascun lavoratore e non come arco temporale massimo. Pertanto le comunicazioni potranno anche riguardare archi temporali ampi, con un numero di prestazioni effettivamente rese non superiore a 30 giorni. Per prestazioni superiori a tale limite saranno necessarie più comunicazioni.

Modalità di comunicazione

 

Il Ministero del Lavoro, con nota del 9 agosto e successiva rettifica del 13 agosto, ha stabilito che fino al 15 settembre 2012 le comunicazioni potranno continuare ad essere effettuate agli indirizzi di posta certificata, posta elettronica e fax delle Direzioni Territoriali del Lavoro.

 

Inoltre, in via sperimentale, sono introdotte le seguenti modalità di comunicazione:

fax al numero 848800131 a partire dal 13 agosto 2012. Il datore di lavoro dovrà compilare in ogni sua parte l’apposito modello e inviarlo. Attraverso tale modalità è possibile comunicare la chiamata di un solo lavoratore;

sms al numero 339/9942256 a partire dal 17 agosto 2012.

L’sms dovrà contenere: indirizzo e-mail del datore di lavoro; codice di comunicazione della CO (da non indicare qualora il rapporto sia stato attivato prima del 01/03/2008); codice fiscale del datore di lavoro (da indicare nel caso in cui il rapporto sia stato attivato prima del 01/03/2008); codice fiscale del/i lavoratore/i (da indicare nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato attivato prima del 01/03/2008); data di inizio e fine della prestazione. Viene infine chiarito che tramite sms potranno essere comunicati massimo 3 lavoratori per il medesimo periodo di chiamata.

I dati della comunicazione devono essere digitati senza spazi e senza ulteriori caratteri; i campi vanno separati sempre da una virgola, ad eccezione del campo CF Datore di Lavoro o Codice Comunicazione, che va separato da un punto (.); il formato della data è “gg-mm-aaaa”; le date singole durante la quale si effettua la chiamata periodicamente (ad esempio tutti i sabati del mese) vanno separati da un asterisco (*). Per alcuni esempi pratici si veda la nota ministeriale;

e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. a partire dal 17 agosto 2012. Il datore di lavoro dovrà scaricare il modello, compilarlo e allegarlo a una mail avente ad oggetto Comunicazione chiamata lavoro intermittente. Verrà rilasciata dal sistema apposita ricevuta. Con un singolo modello possono essere comunicati fino a un massimo di 6 lavoratori per il medesimo periodo di chiamata oppure fino a un massimo di 10 periodi per un medesimo lavoratore;

modulo on line a partire dal 1° ottobre 2012. Tale modalità prevede la compilazione di un modulo online accessibile agli utenti registrati: il sistema rilascerà una ricevuta di comunicazione.

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda eventuali comunicazioni di modifica o annullamento, queste devono avvenire prima dello svolgimento della prestazione, tramite comunicazione di rettifica; nel caso in cui il lavoratore non si presenti può essere inoltrata entro le 48 ore successive al giorno in cui doveva essere resa la prestazione. In assenza di rettifiche la prestazione verrà considerata effettivamente resa.

 

Vigilanza

Nel corso degli accessi ispettivi dovrà essere verificata la fattispecie concreta del contratto a chiamata, tenendo conto che per i contratti stipulati prima del 18 luglio è previsto un periodo transitorio. In assenza di tali condizioni i rapporti saranno considerati a tempo pieno e indeterminato. 

disciplina del collocamento dei disabili 
alla luce della riforma

 

 

La Riforma del lavoro ha apportato alcune modifiche alla L. n.68/99, contenente le norme per il diritto al lavoro dei disabili. Il Ministero del Lavoro, nella propria circolare n.18/12, ha fornito i primi chiarimenti sul tema, di cui si rappresentano in sintesi i contenuti.

 

Soggetti computabili nell’organico aziendale

Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, tranne:

  • i lavoratori disabili occupati ai sensi della legge stessa;
  • i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi;
  • i soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • i dirigenti;
  • i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
  • i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore;
  • i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività;
  • i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ex art.7, D.Lgs. n.81/00;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ex art.1, co.4-bis, L. n.383/01;
  • i lavoratori assunti a tempo determinato per ragioni sostitutive;
  • restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.

Dopo l’intervento della Riforma e del Decreto sviluppo, perciò, non sono più elencati tra i soggetti esclusi dal computo della base occupazionale i lavoratori a tempo determinato fino a 9 mesi, ma quelli con contratti di durata fino a 6 mesi.

Secondo quanto precisato dal Ministero, i tempi determinati dovranno essere computati pro quota (a titolo esemplificativo, due lavoratori a tempo determinato impiegati anche contestualmente per 6 mesi a tempo pieno vanno calcolati come una sola unità).

 

Personale di cantiere

Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di assunzione i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore: indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori, è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.

 

Esoneri

Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della Riforma, saranno ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e saranno stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo.

Comunicazioni degli uffici competenti

Gli uffici competenti provvederanno a comunicare, anche in via telematica, oltre a quanto già previsto e con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione Territoriale del Lavoro, il mancato rispetto degli obblighi assuntivi, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini dell’attivazione degli eventuali accertamenti.

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